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Regolamento prestiti della cooperativa deposito Locomotive Roma San lorenzo

logo cooperativa San LorenzoSocietà Cooperativa Edilizia “Deposito Locomotive Roma San Lorenzo”, a. r. l., con sede a Roma, via Alceste Trionfi, 25 (poi trasferita in via Francesco Ferraironi 86/e -00177 Roma, ndr), iscritta al Tribunale di Roma al n.1222/64 reg.soc., ed al Registro prefettizio, sezione cooperazione edilizia abitazione con decreto N. 8729.

Regolamento dei prestiti da soci

Articolo 1.

In attuazione dell’articolo 3, 3° comma, dello statuto sociale, la Cooperativa ha adottato, con delibera dell’assemblea generale dei soci il presente regolamento per la disciplina dei prestiti che la stessa Cooperativa raccoglie esclusivamente tra i propri soci e destina esclusivamente al conseguimento dell’oggetto sociale.

Articolo 2.

La raccolta dei prestiti viene effettuata nelle seguenti forme:

a) prestito ordinario, di cui al successivo articolo 3;

b) prestito a scadenza predeterminata, di cui al successivo articolo 3;

c) prestito in conto alloggio, di cui al successivo articolo 5.

Articolo 3.

Il prestito ordinario è effettuato dai soci che intendono poter ritirare in qualunque momento, in tutto o in parte, le somme prestate alla Cooperativa; in ogni caso il totale delle somme così prestate non potrà eccedere l’importo massimo consentito dalla legge per avvalersi del trattamento tributario agevolato.

Il tasso di remunerazione del prestito ordinario, che non potrà in ogni caso superare quello massimo consentito dalla legge per avvalersi del trattamento tributario agevolato, è fissato, al netto delle ritenute fiscali, dal consiglio di amministrazione della Cooperativa con delibere che sono tenute ferme per non meno di tre mesi. Delle variazioni di remunerazione così deliberate è data notizia ai soci mediante affissione di apposito avviso nei locali della sede sociale.

All’atto del primo versamento che il socio effettua, tale operazione è annotata dalla Cooperativa su un documento personale che viene appositamente rilasciato al socio, nel quale sono annotate le generalità di questi e l’eventuale indicazione, completa di generalità di una sola altra persona cointestataria con firma disgiunta, che potrà essere esclusivamente il coniuge del socio che si trovi con questi in regime di comunicazione dei beni ovvero altro socio della Cooperativa.

Sullo stesso documento sono annotate tutte le operazioni di versamento o di prelievo via via effettuate; il documento stesso, pertanto, fa fede dello svolgimento del conto personale del socio nonché del saldo del conto stesso.

Le somme che il socio intende prelevare gli sono versate in contanti fino alla concorrenza della somma fissata dal consiglio di amministrazione e, per somme superiori, mediante rilascio di assegno bancario tratto sul conto corrente della Cooperativa, sottoscritto da persone a ciò abilitate.

Il conteggio degli interessi viene effettuato con riferimento al 31 dicembre di ogni annoe contestualmente accreditato; la relativa annotazione sul documento personale è registrata in occasione della prima operazione eseguita nell’anno successivo.

Prima di effettuare gli accreditamenti individuali a favore dei soci, la Cooperativa pratica le ritenute fiscali prescritte dalle leggi vigenti.

Tutte le somme oggetto delle operazioni di versamento, di prelievo e di accreditamento sono arrotondate alle mille lire inferiori o superiori, a seconda che le ultime tre cifre siano comprese tra 001 e 500 ovvero tra 501 e 999.

Articolo 4.

Il prestito a scadenza predeterminata è effettuato dai soci in adesione a specifiche proposte deliberate dal consiglio di amministrazione che contestualmente fissa: importo minimo del prestito ed importi superiori, che saranno espressi in multipli di quello minimo; tasso di remunerazione; durata minima del prestito, in ogni caso non inferiore a sei mesi.

Il socio che aderisce ad una proposta del consiglio riguardante un prestito a scadenza predeterminata si obbliga a non ritirare la somma prestata per tutto il periodo convenuto all’atto del versamento della somma; nel caso di mancato rispetto dell’obbligo, il socio può ritirare la somma versata e, alla scadenza del periodo per il quale si era obbligato, può ritirare una somma pari all’interesse maturato nel periodo in cui la somma stessa è stata depositata, calcolato ad un tasso di quattro punti inferiore a quello che, nello stesso periodo, viene praticato a favore dei soci che effettuano prestiti ordinari di cui al precedente articolo 3.

All’atto del versamento che il socio effettua a titolo di prestito a scadenza predeterminata , la Cooperativa rilascia al socio un apposito documento personale sul quale è riportata la dizione “prestito a scadenza predeterminata”, con la data in cui il consiglio di amministrazione ha assunto la relativa delibera; nello stesso documento sono annotati: le generalità del socio; la somma prestata; la scadenza del prestito e il socio si è obbligato a rispettare; il tasso di interesse deliberato per quel prestito; l’eventuale indicazione, completa di generalità, di una sola altra persona cointestataria con firma disgiunta, che potrà essere esclusivamente il coniuge del socio che si trovi con questi in regime di comunione dei beni ovvero altro socio della Cooperativa.

Articolo 5.

Il prestito in conto alloggio è effettuato dai soci allo scopo di predisporre il pagamento delle somme dovute alla Cooperativa a titolo di corrispettivo dell’assegnazione di un alloggio; tale prestito è espressamente e dettagliatamente regolato nei contratti di prenotazione di alloggio che la Cooperativa stipula con i soci.

Articolo 6.

Il rapporto di prestito tra il socio e la Cooperativa si risolve automaticamente in dipendenza del venir meno, a qualunque titolo, della qualità di socio. Se tale risoluzione avviene per causa di morte, la Cooperativa si attiene alla normativa che regola la successione del socio. Quanto alla risoluzione dovuta ad altre cause, essa osserva le seguenti norme.

Nel caso di prestito ordinario, la Cooperativa accredita all’avente diritto tutte le somme da questi maturate a titolo di interessi sulle somme prestate e le accantona a favore dello stesso, che potrà ritirarle in qualunque momento, fermo restando che la somma così accantonata è improduttiva di interessi dalla data in cui è divenuta operante la cessazione del rapporto societario.

Nel caso di prestito a scadenza predeterminata, all’avente diritto sarà praticato il trattamento sopra precisato all’articolo 4, per quanto riguarda il ritiro della somma prima della scadenza convenuta.

Nel caso di prestito in conto alloggio, si procede secondo quanto previsto nel contratto di prenotazione a norma del quale è stato effettuato il prestito.

Per i documenti personali che portano doppia intestazione, le norme di cui sopra sono osservate in ogni circostanza in cui la qualità di socio venga meno in capo a qualunque dei due cointestatari.

Articolo 7.

La Cooperativa si obbliga ad osservare la massima riservatezza circa l’esistenza e l’entità dei prestiti effettuati dai soci e, in generale, circa le operazioni di versamento, prelievo ed accreditamento.

Articolo 8.

In caso di perdita, sottrazione o distruzione dei documenti rilasciati al socio a norma dei precedenti articoli 3 e 4, questi dovrà farne denuncia alla Cooperativa, che ne rilascerà un duplicato portante la dicitura “duplicato” e prenderà nota di tale rilascio, in modo che nessuna operazione possa più essere effettuata sul documento originale, ove questo le venisse presentato.

Fonte: Archivio dei soci “truffati”: trascritto nei libretti nominativi nei primi anni Novanta.

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